LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Visto il ricorso tempestivamente proposto da Giuseppe Zanetti in qualita' di legale rappresentante della ditta "Alpina Optics S.n.c." con sede in Borca di Cadore (Belluno) avverso l'avviso di accertamento dell'ufficio imposte dirette di Pieve di Cadore, relativo al reddito d'impresa per l'anno d'imposta 1989; O S S E R V A Il ricorrente, nei confronti della cui impresa l'ufficio imposte dirette di Pieve di Cadore ha proceduto a rettifica del reddito per l'anno 1989 elevandolo da L. 3.404.000 di reddito negativo a L. 9.000.000 di reddito positivo, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in applicazione dei quali l'ufficio finanziario tale rettifica ha operato. A sostegno di tale assunto lo Zanetti dopo aver ricordato che l'accertamento impugnato nasce da una segnalazione di iniziativa del centro servizi di Venezia, cosi' argomenta: 1) l'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria") di cui il d.P.R. n. 917/1986 costituisce attuazione, stabilisce, al sedicesimo comma il principio che i redditi derivati da imprese commerciali vengono determinati secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato con principi di competenza economica: lo stesso art. 2, diciottesimo comma, estende i principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili, a tutti i redditi derivanti dell'esercizio di imprese commerciali, precisando che "particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilita' obbligatoria ed alle determinazioni del reddito", debbono essere previste per le imprese minori. La normativa sopra richiamata, (artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. n. 917/1986) introduce invece un meccanismo di determinazione automatica del reddito, che, non attuando i principi ed i criteri direttivi dati dalla "legge di delega", si trova in contrasto con il dettato dell'art. 76 della Costituzione; 2) la normativa in esame (artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. n. 917/1986) stabilendo che l'impresa minore, in contabilita' semplificata (come quella del ricorrente) debba dichiarare un reddito minimo anche in presenza di una perdita di esercizio, non solo viola i principi informatori della legge-delega, ma contrasta anche con altro articolo della Costituzione, esattamente l'art. 53, che fissa il criterio della "capacita' contributiva" quale parametro per la obbligatoria partecipazione di ciascun cittadino alla spese pubbliche. Il meccanismo previsto dai richiamati artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. n. 917/1986, legittima invece l'imposizione tributaria su un "non-reddito"; 3) evidenzia infine il ricorrente che la normativa in esame si riferisce alle cosiddette "imprese minori" (art. 18 del d.P.R. n. 600/1973) quelle cioe' con un volume di affari non superiore a trecentosessantamilioni e non invece alle imprese costituite in forma di societa' di capitali, con il che si verifica una ingiustificata situazione di disparita' di trattamento sul piano fiscale, fra tali due categorie di contribuenti: le societa' con il volume di affari che superi anche di una sola lira la soglia dei trecentosessantamilioni annui e in ogni caso, una qualsiasi societa' a "responsabilita' limitata" e' ammessa a documentare, attraverso la contabilita', un reddito negativo, possibilita' che invece non e' consentita alle "imprese minori". Ne deduce contrasto della normativa in esame anche con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione di legittimita' costituzionale cosi' articolata non appare, a questa commissione tributaria, manifestamente infondata con riguardo a tutti e tre i motivi esposti in ricorso. Il principio fondamentale secondo cui la funzione legislativa spetta, nella Costituzione repubblicana, al Parlamento (art. 70 della Costituzione) trova conferma nell'art. 76 della Costituzione che disciplinando il cosiddetto potere di delega normativa al Governo, individua nettamente i limiti di tale delega (determinazione di principi e criteri direttivi per tempo limitato e per oggetti definiti). Cio' significa, necessariamente, che la legge delegata non puo' esorbitare da tali limiti e confini ben precisi, perche' ove cio' avvenisse, saremmo in presenza di un esercizio autonomo di funzione legislativa del Governo, funzione che pure e' prevista, ma solo nella forma della c.d. "decretazione d'urgenza" alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 77 della Costituzione. Del pari, va detto circa il ricordato contrasto con il principio della "capacita' contributiva" di cui all'art. 53 della Costituzione, che ad avviso della commissione risulta palesemente negato dagli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. n. 917/1986, posto che il meccanismo introdotto dalle norme in esame e' completamente svincolato da tale principio: esso infatti "presume", e lo presume in maniera assoluta, senza possibilita' di fornire prova contraria, un reddito, che, a causa di realta' varie dell'attivita' d'impresa, puo', in singoli casi, non essersi formato o essersi formato in misura inferiore a quello "presunto" per legge. La situazione di contrasto con la norma costituzionale cosi' rappresentata, si evidenzia ancora di piu' considerando che tale re- gime fiscale si riferisce solo ad alcuni soggetti d'imposta, vale a dire le c.d. "imprese minori", con la conseguenza che cio' che e' consentito ad alcuni contribuenti, e cioe' dimostrare - contabilita' alla mano - un certo andamento degli affari, che puo' anche aver determinato reddito negativo, non e' invece consentito ad altri soggetti che operano nello stesso settore, ma con diversa struttura giuridica e diverse dimensioni, il che - ad avviso di questa commissione tributaria - da' ingresso ad una ingiustificata disparita' di trattamento con riguardo a situazioni non dissimili. E' pur vero che le c.d. "imprese minori" quando ritengono di determinare il reddito in base agli effettivi costi e ricavi di competenza dell'esercizio possono optare per il regime di contabilita' ordinaria, il quale prevede come risultato finale un utile od una perdita, ma tale scelta comporterebbe il venir meno di quelle semplificazioni contabili previste dalla summenzionata legge delega all'art. 2, diciottesimo comma. Non subordina infatti, tale legge, la adozione di procedure semplificate alla dichiarazione di un reddito minimo. Nel caso in esame la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' rappresentata dal fatto che il ricorrente e' in grado di dimostrare, attraverso la documentazione contabile regolarmente tenuta e non contestata dall'ufficio accertatore, il non conseguimento del reddito presunto ex lege nell'anno d'imposta 1989, per il quale e' applicabile il d.P.R. n. 917/1986 (nel suo testo originario) e pertanto la risoluzione dell'aspetto della costituzionalita' o meno delle norme in esame, si pone quale esigenza decisiva per il giudizio che l'organo giurisdizionale e' chiamato a pronunziare in relazione all'anno d'imposta qui considerato.